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Il notaio Milesi a Brescia potrà fornirvi un’approfondita consulenza sugli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico italiano per un'efficace pianificazione e protezione patrimoniale, come il contratto di affidamento fiduciario e il trust.
L’affidamento fiduciario è un vero e proprio contratto tramite il quale il soggetto c.d. affidante concorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario) di assegnargli un numero di beni mobili o immobili da destinare a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari), in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare.
L’affidatario fiduciario dovrà assumersi l’impegno di attuare il programma precedentemente stabilito e di amministrare conseguentemente i beni affidati.
Il contratto di affidamento fiduciario è consigliato per la protezione dei soggetti privi di autonomia (inabili, incapaci, disabili, sottoposti ad amministrazione di sostegno, etc.), i quali potranno così godere dei beni affidati al soggetto affidatario in forza del programma predisposto dall’affidante.
Il vantaggio principale nel contratto di affidamento fiduciario è la “segregazione” dei beni rispetto al patrimonio personale: in sostanza, eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.
Inoltre, i beni oggetto del contratto sono modificabili: è l’attività compiuta sui beni (il programma) ed essere vincolata e non i beni stessi e l’affidatario ha quindi ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione di questi.
Al termine del programma i beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.
Un altro strumento di tutela e protezione del patrimonio è il trust, un istituto giuridico di origine anglosassone.
Un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore, fiduciario o “trustee”.
Al trustee sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) per gestire un patrimonio per uno scopo prestabilito, purchè lecito e non contrario all'ordine pubblico.
Fra le possibili finalità del trust, può evidenziarsi quella di attribuire al trustee un certo patrimonio al fine di conservarlo per destinarlo a uno o più beneficiari al verificarsi di un dato evento (come la morte del settlor oppure il raggiungimento da parte del beneficiario di determinati traguardi come la laurea o la maggiore età).
Anche per il trust, si produce un effetto “segregativo” nel patrimonio di chi riceve i beni che non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio, le cui vicende non influenzano dunque la sorte delle somme depositate: nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.